Secondo fonti ISTAT, il contesto economico italiano per il 2024 è in lievissima crescita (+1% circa) rispetto a un 2023 già di sostanziale lieve crescita-stabilità a sua volta rapportato a un 2022 che, invece, era stato un anno di buon incremento rispetto al 2021 (+4%). Per quanto possono valere le previsioni per il 2025, queste vedono un +1,1% sul 2024.
È anche in questo contesto previsionale per il 2024-2025 che gli oculisti, indipendentemente dalla forma in cui esercitano la propria attività (sia essa partita Iva individuale, studio associato o società), dovranno districarsi per scegliere se considerare o meno l’opzione del concordato preventivo biennale.
L'anno 2023 e le sensazioni sul 2024 in corso stanno vedendo, per la maggioranza degli studi oculistici, una sostanziale stabilità rispetto al recente passato, con alcune realtà in crescita record ed altre in flessione.
Ad ogni modo, l’oculista, come ogni anno a causa “dell’effetto leva” generato non solo dal saldo d’imposta ma dal meccanismo degli acconti, non deve sottovalutare che un eventuale aumento del reddito dell’anno 2024 rispetto al 2023 potrebbe avere effetti finanziari importanti in termini di esborso di imposte, potenziati appunto dal meccanismo degli acconti. Tale alert è tanto più vero quanto è più alta l’aliquota d’imposta che, per le persone fisiche (con partita IVA) e gli studi associati, è giusto ricordarlo, è del 43% (più le addizionali comunale e regionale) per un reddito che supera i € 50.000.
A differenza dell’anno 2023 in cui, su una parte del reddito eccedente l’anno migliore della media triennale precedente, per i professionisti si applicava la flat tax incrementale al 15%, il 2024 non ha, salvo l’adesione al concordato preventivo biennale per il 2024-2025, forme agevolative particolari; chi abbia un reddito in crescita vedrà applicarsi l’aliquota massima (circostanza non troppo gravosa per chi abbia una società di capitali con aliquota al 24% oltre all’IRAP, più pesante, invece, per persone fisiche e studi associati con redditi medio-alti).
Con le recenti novità di agosto 2024 e di inizio ottobre 2024, tuttavia, il legislatore ha tentato di rendere più interessante l’adesione al concordato preventivo applicando al maggior reddito che deriva dal concordato, rispetto a quello del 2023, un’imposta sostitutiva che va dal 10% al 15% a seconda del punteggio ISA. Se, da un prima sintetica analisi media, i redditi per aderire al concordato preventivo sono tendenzialmente in crescita (più o meno marcata a seconda di quanto è basso o alto il voto ISA, ossia quello che fotograferebbe, il condizionale è d’obbligo, l’affidabilità fiscale) questa applicazione di imposta forfettaria sostitutiva (dal 15% al 10% al crescere del punteggio ISA) di aliquote marginali e addizionali comunali e regionali, rende sicuramente lo strumento del concordato più interessante.
Come funziona la “flat tax” sul maggior reddito oggetto di definizione con il concordato?
Per il concordato preventivo biennale, che in realtà per i contribuenti che applicano il regime forfettario è al momento solo annuale, è giusto segnalare che le novità normative intervenute nel mese di agosto 2024 (e poi ancora in ottobre 2024) hanno introdotto un’interessante agevolazione che vuole incrementare l’appeal dello strumento, nonché una eventuale sanatoria per gli anni pregressi (dal 2018 al 2022). La novità è rappresentata da un’imposta sostitutiva opzionale che si applica sul maggiore reddito oggetto di concordato e che varia, riducendosi, con il salire del punteggio ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità), un meccanismo analogo, ma ancora da determinare nel dettaglio alla data di redazione del presente articolo, si applica alla sanatoria per gli anni 2018-2022.
Vediamo come funziona nel dettaglio l’aliquota dell’imposta sostitutiva:
- 10% per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10;
- 12% per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7;
- 15% per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore.
Per tradurre in pratica l’eventuale risparmio sul reddito netto (differenza tra compensi attivi e spese) si fornisce un esempio numerico semplificato: - si ipotizzi un professionista oculista con P.IVA individuale con un reddito (2023) di 70.000 euro ed un punteggio ISA pari a 8 (si sottolinea che per reddito non si intende il fatturato annuale, ma la differenza tra ricavi incassati e costi pagati).
Per semplicità si consideri che il reddito (2023) di 70.000 sia esattamente quello pari a quello valido per il concordato preventivo biennale (cosa che potrebbe non essere in caso di plusvalenze o minusvalenze o altre componenti straordinarie).
- La proposta (ipotizzata) dell’amministrazione finanziaria per il concordato preventivo biennale prevede un reddito di 90.000 per il 2024 e di 100.000 per il 2025.
- Sui 20.000 di incremento del 2024 (proposti da concordato) si avrà una tassazione pari a 2.000 euro, invece di 9.100 euro (se ci fossero addizionali regionali e comunali pari, per ipotesi, al 2,5%).
- Sui 30.000 di incremento del 2025 (proposti da concordato) si avrà una tassazione pari a 3.000 euro, invece di 13.650 euro (addizionali regionali e comunali sempre pari al 2,5%).
Ovviamente, come in generale per il tema del concordato preventivo, la vera valutazione di convenienza dipende dal fatto che il reddito effettivo del 2024 e, soprattutto del 2025, siano pari a quanto immaginato dall’Agenzia delle Entrate oppure più bassi (no convenienza) o ancora più alti (si convenienza). Insomma: un esito difficile da pronosticare soprattutto per quanto riguarda il 2025 che ha quasi il sapore della scommessa.
Perché preoccuparsi entro la fine del 2024 per i pagamenti da eseguirsi nel 2025?
Il motivo per cui chi esercita attività oculistiche in forma di partita iva o di Studio associato si deve necessariamente preoccupare entro il termine dell'esercizio 2024 è legato a due motivi:
1. al principio di cassa che si applica ai lavoratori autonomi (a differenza del principio di competenza che si applica a chi esercita l'attività oculistica in forma di impresa attraverso strumenti societari) e che prevede la deduzione delle spese soltanto se pagate entro il termine dell'esercizio fiscale;
2. al crescere delle aliquote personali che, per i redditi che superano i 28.000 € annui, cifra tutto sommato contenuta, ammonta già al 35% (e sale fino al 43% per la quota di reddito superiore ai soli 50.000 euro). Per capire meglio il funzionamento si ricorda, infatti, che la quota di reddito che supera i 28.000 € sconta l’IRPEF al 35%, più l'addizionale comunale (che varia da comune a comune ma che spesso è pari allo 0,8%) e l’addizionale regionale (anch’essa variabile da Regione a Regione ma di solito compresa tra l’1% e il 2%), il tutto senza considerare l’Enpam al 19,5% (che fortunatamente risulta deducibile dal reddito lordo). Ricordiamo che, ai fini ENPAM, il concordato preventivo non vale mai.
Con un tale livello di tassazione, guadagnare 10.000 € in più nel 2024 rispetto al 2023, se ci si posiziona nella fascia di reddito “alta” (> di 50.000), può generare un aumento di imposte decisamente rilevante (almeno il 46%, senza considerare il peso dell’ENPAM), aggravato peraltro dal meccanismo di anticipo degli acconti che spiegheremo in un apposito paragrafo. Diverso ragionamento, invece, deve essere svolto per le società di capitali (ad esempio SRL ambulatorio oculistico o Società tra professionisti a responsabilità limitata) che essendo assoggettate all’IRES (24%) e all’IRAP (3,9%), scontano il 28% circa (ossia 24% +3,9%) indipendentemente dal crescere del reddito, anche in tal caso con l’effetto “leva” degli acconti di imposta. Tali considerazioni dovranno essere tenute in considerazione anche ai fini della scelta o meno di aderire al concordato preventivo.
Secondo questo meccanismo, per il professionista individuale o socio di studio associato è evidente che anticipare una determinata spesa entro fine dicembre può avere degli effetti positivi (finanziari) in termini di risparmio di imposta, in alcuni casi, addirittura molto vicini al 100% della spesa stessa per effetto della combinazione del “diabolico” meccanismo degli acconti di imposta e dei contributi previdenziali.
Infine, l'importanza di affrontare la pianificazione fiscale nei mesi autunnali è legata anche a un secondo fattore. Spesso, invero, ci si dimentica che alla fine del mese di novembre si deve corrispondere il secondo acconto di imposta che, sommato con la quota B della contribuzione ENPAM, spesso può mettere in crisi finanziaria il professionista. Capita sovente, infatti, di incontrare oculisti che, a causa di una mancata pianificazione fiscale, si ritrovano a fine dell'anno quasi senza liquidità e, di conseguenza, con l'impossibilità di affrontare entro dicembre spese che gli permetterebbero, tra l'altro, di ridurre lecitamente il proprio reddito fiscale.
L’effetto “leva” degli acconti di imposta e la loro gestione
Per spiegare meglio il “diabolico” meccanismo, permetteteci di riepilogare il tutto con un esempio numerico: ipotizziamo che il professionista Caio, socio dello studio associato Caio-Tizio, incrementi il suo reddito da 70.000 € del 2023 a 85.000 € nel 2024. L'incremento è, pertanto, pari a 15.000 € tondi. Lo studio associato decide di non aderire al concordato preventivo biennale.
Tale cifra (parlando solo dell’incremento di reddito) posizionandosi nello scaglione soggetto a tassazione del 43%, dovrà pagare:
- 6.450 di imposte (saldo 2024) IRPEF (43%);
- 120 di addizionale comunale pari allo 0,8%;
- 260 di addizionale regionale pari all’1,73% visto lo scaglione di reddito (esempio della Lombardia, ma se si prende il caso del Lazio l’importo è del 3,33%!);
- 2.925 di Enpam (che ridurrà però il reddito nell’esercizio di pagamento, ossia successivamente nel 2025).
Per un totale di 9.755 € (che facendo una brutale divisione è il 65,03% del reddito prodotto in più).
Ma non finisce qui purtroppo, a tali importi vanno sommati gli acconti di imposta del periodo estivo (primo acconto 50% di IRPEF) pari a 3.225 (IRPEF) e di fine novembre (secondo acconto 50% di IRPEF) pari di nuovo a 3.225 (IRPEF), il tutto pari quindi a ulteriori 6.450.
Se si considera, quindi, il mero effetto finanziario di pagamento tra imposte e contributi nel 2024, in riferimento al reddito 2024 e i relativi acconti di imposta per l’anno 2025, avremo un pagamento totale di ben 16.205 su un incremento di reddito di 15.000 (il 108% del maggior reddito)!
Sicuramente un’imposizione di questo tipo, dal punto di vista finanziario, non è molto stimolante per la crescita.
Al fine però di fornire uno spunto in più, dobbiamo ricordare che vi sono due modalità del conteggio degli acconti.
1. Il primo è il metodo “base”, che semplifica molto i conteggi e riduce al minimo i rischi di errore, anche detto "metodo storico". Gli acconti vengono determinati sulla base delle imposte dell'anno precedente: il primo acconto sarà uguale al 50% del debito di imposta del passato esercizio fiscale ed il secondo acconto sarà anch’esso pari al 50%.
2. Vi è anche una seconda modalità di conteggio che può essere utilizzata in situazioni di oscillazioni del reddito: il cosiddetto "metodo previsionale". Gli acconti vengono versati applicando sempre percentuali del 50% e del 50%, rispettivamente in estate e a fine novembre, ma sul debito che si prevede avere nell'anno in corso e non, invece, sul dato storico dell'anno precedente. Questo permette in anni in cui il reddito è in fase di diminuzione, per motivi di contingenza economica oppure per effetto di grossi investimenti/adozioni di modelli evoluti di gestione dello studio dentistico, di diminuire l'esborso nel mese di novembre in modo da non entrare in crisi di liquidità. Il “risparmiato” potrà utilmente essere utilizzato per effettuare entro la fine dell'anno eventuali spese o investimenti. L'unico aspetto negativo consiste nel fatto che, se si dovesse sbagliare la previsione del reddito, e questo risultasse a fine anno più elevato rispetto a quanto preventivato, in sede di saldo nei mesi di luglio/agosto si dovrà andare a corrispondere quanto non versato, più una mora ridotta di circa il 4%. È evidente però che l'effetto sulla riduzione delle imposte delle spese effettuate entro l'anno con la liquidità ottenuta dalla riduzione del secondo acconto sarà di gran lunga superiore della piccola percentuale da pagare per sanare eventualmente la posizione in caso di previsioni non corrette. In questo caso, il gioco vale la candela!
I costi dello studio e la loro utilità fiscale
Il fulcro della pianificazione fiscale è essenzialmente la gestione delle spese.
A prescindere dalla generalità dei costi che, com’è ormai noto, se pagati entro l'anno sono deducibili dal reddito imponibile in virtù del criterio di cassa, è opportuno effettuare alcune considerazioni.
Innanzitutto, non è sempre chiaro che “fare magazzino” di materiale oculistico non abbia impatti fiscali negativi per i professionisti. Infatti, nel caso di acquisti consistenti effettuati alla fine anno, per i quali molto spesso i fornitori applicano importanti sconti per raggiungere i loro budget interni, tali spese saranno pienamente scaricabili nell'anno in cui sono effettuate. Il valore economico del magazzino di fine anno, a differenza di quanto accade negli ambulatori oculistici in forma di società di capitali o di persone, non verrà sommato al reddito prodotto dal professionista. É quindi evidente che una tempestiva pianificazione fiscale possa permettere al professionista di scegliere in modo consapevole di anticipare determinati acquisti che avrebbe sicuramente effettuato potenzialmente nei primi mesi dell'anno successivo. Il beneficio, come potete immaginare, è notevole: riduzione delle imposte e dei contributi ENPAM in abbinamento a scontistica elevata.
Un altro possibile spunto operativo che porta anche benefici in ambito fiscale consiste nel pagamento di acconti ad altri fornitori (di beni o servizi) o a collaboratori (che potrebbero essere interessati ad accrescere il reddito, magari già definito attraverso il concordato preventivo biennale).
Anche se meno efficace delle prime due, un’ulteriore variabile da tenere in considerazione nell'ottica di una corretta programmazione fiscale è l'acquisto di beni strumentali. Questi sono definiti come quei beni che hanno una funzione appunto “strumentale” allo svolgimento dell'attività oculistica. In questa categoria non rientrano solo macchinari e attrezzature di rilevante entità, ma anche beni di modico valore. La particolarità di questi ultimi costi consiste nel fatto che, eccezionalmente rispetto al criterio di cassa, potranno essere ammortizzati (= ”scaricati”) anche se non vengono pagati entro l'anno in chiusura. L'ammortamento è il processo con cui questi costi vengono ripartiti in un numero di anni pari alla vita utile del bene stesso. Premesso che il legislatore fiscale ha definito in modo puntuale la vita utile minima dei vari beni strumentali anche per il settore oculistico, non bisogna dimenticarsi che per i beni con valore unitario (che deve essere indicato in fattura) inferiore a 516 € Iva inclusa (limite purtroppo invariato sin da prima dell’introduzione dell’euro!), l'ammortamento (ossia la loro “spesabilità”) potrà avvenire interamente nell'anno di acquisto.
I contributi previdenziali e i loro benefici sul calcolo delle imposte
Trattando il tema della pianificazione fiscale, non bisogna poi dimenticarsi di altre due categorie di spese che il professionista può sostenere con effetti fiscali particolarmente positivi. Parliamo, infatti, di quelle spese personali che investono la sfera previdenziale e ci riferiamo nello specifico al versamento del contributo al fondo pensione integrativo ed al fondo ENPAM.
Il primo, nel limite di 5.164 € (limite purtroppo anche qui fermo ai tempi della lira!), sarà interamente scaricabile nell'anno di pagamento, alla stregua di qualsiasi altro costo per l'attività oculistica (salvo non ridurre l’imponibile ENPAM).
Relativamente all'ENPAM, invece, detto che i conteggi sono effettuati direttamente dall'Ente previdenziale, sarebbe totalmente controproducente avvalersi di una rateizzazione che lasci una parte del versamento da effettuarsi nell'anno successivo. Quanto non verrà versato entro la fine di dicembre 2024 non potrà essere dedotto nel 2024 con un duplice effetto negativo sia sul saldo 2024 che sugli acconti d'imposta 2025. Rimanendo in tema ENPAM, un altro punto da valutare può riguardare il versamento per riscattare gli anni di laurea/specialità ai fini contributivi. Detto che il conteggio di quanto dovuto per il riscatto di anni pregressi viene effettuato nuovamente dall'ENPAM, tenendo conto che quanto versato nell'anno è interamente deducibile, un confronto con il proprio commercialista permetterà di effettuare i calcoli di convenienza per comprendere i positivi effetti fiscali e pensionistici di quanto si va a versare all’ENPAM stesso.
Conclusioni
Come visto, un oculista attento che non vuole avere sorprese in termini fiscali non può prescindere dall'interfacciarsi con il proprio Commercialista, oltre che per discutere l’opportunità del concordato preventivo o meno, per effettuare una corretta programmazione fiscale, attività proficua se condotta durante tutto l'anno fiscale ma, in particolar modo, verso la fine dell’anno.
Oltre a interrogarsi, anche ai fini del concordato preventivo biennale, su quale sarà il voto ai prossimi ISA, strumento medio e con funzione di persuasione di massa (e non di prova!), a nostro giudizio gli ultimi mesi dell'anno dovrebbero essere impiegati per ridurre il più possibile l'impatto fiscale, nel pieno rispetto delle norme.
Ne va della soddisfazione del professionista e, in alcuni casi, della sua stessa sopravvivenza finanziaria!
Permetteteci, infine, una battuta in tema di previsioni fiscali per il prossimo biennio:
“L'unica funzione delle previsioni economiche è quella di far apparire rispettabile l'astrologia.”
John Kenneth Galbraith